ZES UNICA, il DL omnibus amplia i fondi

Il decreto prevede che quanti hanno presentato la comunicazione per prenotare l’agevolazione fiscale anticipino, a pena di decadenza della stessa, al periodo compreso fra il 18 novembre e il 2 dicembre 2024 l’invio della comunicazione integrativa, allo scopo di certificare l’effettiva realizzazione dell’investimento entro il 15 novembre 2024

 

Più fondi e rendicontazione anticipata degli investimenti effettivamente realizzati. Le disposizioni contenute nell’articolo 1 del c.d. Decreto Legge “omnibus” (DL n. 113 del 9 agosto 2024) dedicate alla ZES Unica (articolo 16 del Dl n. 124/2023), a ben vedere, vanno tutte nell’ottica di garantire ai soggetti beneficiari del credito d’imposta un’iniezione di fiducia sullo strumento, dopo la “doccia fredda” del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 22 luglio.

Il taglio netto alla concreta misura del bonus fiscale, conseguenza diretta del rapporto fra le risorse richieste con le istanze presentate e i fondi effettivamente disponibili, aveva ingenerato non pochi malumori, alimentati soprattutto dalle perplessità sul criterio adottato per la prenotazione dell’incentivo che, invece, si era manifestato efficiente per l’analogo credito d’imposta vigente fino a tutto il 31/12/2023. Il timore, insomma, è che ci sia stato una “corsa” all’incentivo con una proiezione degli investimenti da eseguire che è sembrata da subito sovradimensionata rispetto alle più ottimistiche previsioni.

Tanto è bastato per correre ai ripari attraverso una serie di interventi integrativi. In prima battuta, il decreto ridisegna il calendario delle comunicazioni integrative sul bonus prenotato. Si ricorda che l’articolo 5 del DM 17/05/24 disponeva che «I soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione…e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello ivi indicato comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d’imposta maturato…nel caso in cui la percentuale…risulti inferiore al cento per cento, in base alle comunicazioni ricevute, l’Agenzia delle Entrate ridetermina la percentuale di cui al comma 4 e la rende nota con provvedimento del direttore della medesima Agenzia…».

Insomma, per avere contezza degli investimenti effettivamente realizzati e sperare in una maggiore percentuale di agevolazione, la norma imponeva di attendere fino al 2025 inoltrato. Ora, invece, le disposizioni del DL Omnibus prevedono che i soggetti che hanno presentato la comunicazione per prenotare l’agevolazione fiscale anticipino, a pena di decadenza dell’agevolazione, al periodo compreso fra il 18 novembre e il 2 dicembre 2024 l’invio della comunicazione integrativa, allo scopo di certificare l’effettiva realizzazione dell’investimento entro il 15 novembre 2024. La norma articola anche il contenuto della comunicazione integrativa, il cui modello telematico sarà predisposto e approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia. Nella stessa andranno riportati l’ammontare del credito d’imposta concretamente maturato in relazione agli investimenti realizzati – entro il limite massimo di quelli indicati nell’istanza originaria – oltre alle relative fatture elettroniche e gli estremi della certificazione che attesta l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.

In secondo ordine, il decreto Omnibus provvede ad ampliare le risorse stanziate per il credito d’imposta oltre il limite di1.800 milioni di euro, con la possibilità di disporre di fondi ulteriori fino ad un massimo di 1.600 milioni per il 2024. Le risorse aggiuntive arriveranno, se necessario, dalla riprogrammazione di fondi afferenti a strumenti di aiuto diversi. L’obiettivo è, in sintesi, arrivare a disporre di risorse almeno pari ad un terzo rispetto a quelle effettivamente prenotate con le istanze ricevute.