La reale efficienza sarà ancorata alla capacità della “struttura di Missione” di rispondere con velocità e competenza alle istanze provenienti dal territorio, in un’ottica di cooperazione, per evitare lo spettro di un cortocircuito innescato da eccessiva lontananza degli organi decisori dall’area di applicazione delle misure
Dal prossimo 1° gennaio sarà operativa in Italia un’unica Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno; la “ZES unica” comprenderà l’intero territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Sotto il profilo cronologico, dapprima il CdM dello scorso 7 settembre ha ratificato il percorso normativo che istituisce una sola Cabina di regia, direttamente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio della nuova area.
Un’apposita “Struttura di missione per la ZES”, con una durata di 3 anni, fornirà supporto all’Autorità politica delegata in materia di ZES per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo e di predisposizione e aggiornamento del Piano strategico ZES e delle attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.
Sul piano pratico, il provvedimento ministeriale garantirà alle imprese che si insediano – o già operano – nelle 8 regioni rilevanti semplificazioni nel procedimento di ottenimento dell’autorizzazione unica per l’avvio delle attività produttive e, soprattutto, il credito d’imposta per gli investimenti produttivi fino al 2026, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Successivamente, con il definitivo passaggio al Senato, l’istituzione della Zes Unica per il Mezzogiorno ha preso definitivamente corpo. Non più delimitazioni territoriali all’interno delle regioni disagiate, ma estensione dei benefici all’intero perimetro delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Nel solco tracciato dall’Esecutivo, un ruolo strategico lo giocherà senz’altro la cosiddetta “Cabina di Regia”, una sorta di comitato interministeriale con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio cui, con la versione passata al vaglio del Senato, si sono aggiunti anche il Presidente dell’Unione delle province d’Italia e il Presidente dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani.
Il timore di un accentramento dei poteri decisionali, con il rischio di isolare la governance locale, è stato modulato con la previsione di una struttura operativa più orientata al territorio. E così, se la “cabina di regia” continua a rappresentare la mente del progetto Zes unica, il suo braccio operativo è costituito dalla “struttura di missione Zes”; a tale organismo, secondo le modifiche apportate al testo originario del dl 124, spetterà anche il monitoraggio, con cadenza almeno semestrale e sulla base degli indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti dalla cabina di regia, degli interventi e degli incentivi concessi nella Zes unica, anche al fine di verificare l’andamento delle attività, l’efficacia delle misure di incentivazione concesse e il raggiungimento dei risultati attesi come indicati nel Piano strategico della Zes unica.
A questo punto, non resta che aspettare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi nei sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, e osservare l’organizzazione della Struttura di missione Zes e le competenze degli uffici. Non sfuggirà come la reale efficienza dell’intera riscrittura delle Zes sia ancorata alla capacità della “struttura di Missione” di rispondere con velocità e competenza alle istanze provenienti dal territorio, creando con lo stesso un sistema di solida cooperazione ed evitando lo spettro di un cortocircuito innescato da eccessiva lontananza degli organi decisori dall’area di applicazione delle misure.
Il fulcro operativo della Zes unica sarà il cosiddetto “Piano strategico della Zes unica”, un programma triennale elaborato dalla Struttura di Missione in coerenza con il PNRR e le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei, nonché nel rispetto dei princìpi di sostenibilità ambientale.
Il Piano articolerà la politica di sviluppo della Zes unica in modo differenziato per ogni singola regione, individuando i settori da promuovere e quelli da rafforzare, nonché gli investimenti e gli interventi prioritari per il suo sviluppo, quali ad esempio quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica. L’efficacia del Piano dovrebbe essere garantita dalla compartecipazione delle regioni interessate e dei rappresentanti designati congiuntamente dall’Unione delle province d’Italia e dall’Associazione nazionale dei Comuni italiani.
Sul piano operativo, resta confermato che i progetti di investimento cui spetterà il credito d’imposta non potranno comportare una spesa inferiore a duecentomila euro; di questi, non oltre il cinquanta per cento potrà essere rappresentato da immobili e terreni.
Anche per tale incentivo, la prossima data è quella in cui un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottarsi con il Ministro dell’economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, definirà il limite di spesa complessivo del credito di imposta, le modalità d’accesso, i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito.
Nel frattempo, le numerose pronunce susseguitesi negli scorsi mesi da parte dell’Agenzia delle Entrate hanno consentito di fare maggiore luce sulla fruibilità del beneficio in relazione all’acquisto o alla realizzazione di immobili. Infatti, sul piano generale, l’incentivo ricalca la disciplina di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che si applica, appunto, con alcune varianti significative nelle ZES.
Con le Risposte ad Interpello nn. 332 e 519 del 2022 il Fisco ha chiarito che l’agevolazione resta preclusa alle cessioni “infragruppo” di immobili e che la stipula di un contratto di sale & lease-back successivo all’acquisizione non è assimilabile ad una vera e propria cessione dell’immobile e che, di conseguenza, la medesima operazione non rappresenta una causa di decadenza dall’agevolazione.
Scontata, invece, la conclusione raggiunta dall’Amministrazione (Risposta ad Interpello n. 132 del 2023) qualora l’investimento agevolabile sia realizzato da soggetti operanti su territorio parzialmente incluso in una ZES; in tal caso, infatti, il bonus compete solo per le spese riferibili alla parte effettivamente localizzata nella stessa ZES.
La Risposta ad Interpello n. 145 del 2023 ripercorre, invece, il presupposto fondamentale per l’accesso al beneficio, ossia la realizzazione di un “investimento iniziale”.