Zes Unica, via libera al credito d’imposta

Per accedere al credito d’imposta le imprese devono comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 12 luglio 2024 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dallo scorso 1° gennaio e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024

 

 

Via libera al credito d’imposta per i nuovi investimenti in beni strumentali, così come previsto dall’art.16 del D.L. n. 124/2023 e disposto a favore delle imprese della ZES unica. Il provvedimento del Ministero dell’Economia dello scorso 17 maggio stabilisce per l’aiuto in argomento:

  • soggetti beneficiari
  • gli investimenti ammissibili,
  • la misura del credito d’imposta,
  • la procedura di accesso al beneficio
  • la modalità di fruizione e i controlli.

 

I soggetti beneficiari

Possono accedere al credito fiscale ogni tipo e forma di impresa che effettua gli investimenti agevolabili aventi sede nelle zone previste dall’agevolazione, a esclusione dei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, i settori creditizio, finanziario e assicurativo. Ai fini dell’accesso al beneficio, si tiene conto del codice ATECO riportato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta relativo agli investimenti nella ZES unica riferibile alla struttura produttiva dove è realizzato l’investimento oggetto dell’agevolazione richiesta. Non possono accedere al beneficio i soggetti in stato di liquidazione o di scioglimento e in crisi economica.

Gli investimenti ammissibili

Sono oggetto dell’agevolazione gli investimenti, rientranti in un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, per l’acquisto, anche tramite contratti di locazione finanziaria, di macchinari nuovi, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono collocate nella ZES unica, oltre che per l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. Sono esclusi i beni destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita oltre che i materiali di consumo. Gli investimenti in beni immobili strumentali sono oggetto di agevolazione anche se riguardano beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica, a condizione di rispettare quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014.

Per la determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni oggetto di agevolazione si devono rispettare le disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del TUIR 917/1986. Il valore dei terreni e dei fabbricati non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Sono agevolabili unicamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento, come previsto dall’art. 2359 del Codice civile e, in ogni caso, realizzate a condizioni di mercato. Posto il limite complessivo di spesa di 1.800 milioni di euro per l’anno 2024, il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 1, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro. 

La misura del credito d’imposta

L’ammontare del credito d’imposta varia per regione ed è fissato nella misura massima consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. In particolare:

  1. a)per gli investimenti realizzati in Calabria, Campania, Puglia, con esclusione di quelli previsti dalla successiva lettera c), e in Sicilia, è pari al 40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
  2. b) per gli investimenti realizzati in Basilicata, Molise e Sardegna, con esclusione degli investimenti della lettera c), è pari al 30% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
  3. c) per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna, nella misura massima, è pari, rispettivamente, al 50% e al 40% dei costi, come indicato nella Carta degli aiuti a finalità regionale;
  4. d)per gli investimenti nelle zone assistite della regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 è pari al 15% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili.

I massimali di cui sopra sono incrementati di 20 punti percentuali per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro e operati da piccole imprese; lo spread è di 10 punti per le medie. Inoltre, per i grandi progetti di investimento, con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese.

Per quanto riguarda il momento di effettuazione degli investimenti e valore dei beni agevolabili, vale il principio di competenza.

Per accedere al credito d’imposta le imprese devono comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 12 luglio 2024 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dallo scorso 1° gennaio e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.